L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 ha statuito che «la valutazione dei rischi (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (…)».
Non rientrano nella nozione di stress lavoro-correlato, né le violenze, né le molestie, né lo stress posttraumatico, né lo stress determinato da personali condizioni sociali e familiari.
Metodologia per l'effettuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato:
Fase 1. Individuazione delle attività che potrebbero esporre i lavoratori a rischio stress-lavoro correlato.
Fase 2. Creazione di gruppi omogenei rappresentativi di lavoratori al fine di focalizzare, al loro interno, le tematiche dello stress relative alle stesse attività (focus group).
Fase 3. Individuazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato e relative misure di prevenzione e protezione (organizzative, tecniche, comportamentali, ecc..), mediante questionario somministrato ai membri del gruppo e successiva indagine di approfondimento, mediante focus group.
Fase 4. Scelta, condivisa e concordata con la dirigenza aziendale, delle misure di prevenzione
dallo stress da attuare in azienda. |